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Pianta organica, Tar Lazio: quorum non obbliga a dimensionare con precisione le sedi

13 Giugno 2023

Il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti «rileva solo ai fini della determinazione del numero complessivo di farmacie spettanti al comune, dato che gli utenti sono sempre liberi di rivolgersi a qualsivoglia farmacia». È il principio ribadito dal Tal lazio nella sentenza (pubblicata il 29 maggio) che respinge il ricorso presentato dai titolari di due farmacie di Viterbo contro l’istituzione della ventesima sede da parte dell’amministrazione cittadina.

Il contenzioso, riassumono i giudici, risale alla delibera comunale del febbraio 2018 con cui la giunta istituisce la ventesima sede in una zona della città dove hanno sede Tribunale e università della Tuscia. Contro il provvedimento ricorrono i titolari delle farmacie ubicate nelle sedi 7 e 10: la zona, è la loro tesi, risulta popolata soltanto nelle ore diurne, ben altre aree della città avrebbero avuto bisogno di una farmacia aggiuntiva.

Nella sentenza, tuttavia, il Tar dà torno ai ricorrenti: la documentazione agli atti, scrivono i giudici, «dimostra che la problematica concernente la dislocazione della nuova farmacia è stata oggetto di un’adeguata istruttoria, in cui le esigenze dei cittadini risultano essere state specificamente affrontate e discusse». Inoltre, «appare non manifestamente illegittima la decisione dell’amministrazione comunale di istituire la sede nell’area interessata», che «ancora non è densamente popolata» ma i cui abitanti hanno difficoltà a raggiungere le sedi farmaceutiche già avviate e dove c’è da soddisfare la richiesta di una utenza non stanziale.

«A ciò» continua il Tar «si aggiunga come il cennato parametro legislativo di una farmacia ogni 3.300 abitanti rilevi solo ai fini della determinazione del numero complessivo di farmacie spettanti al Comune e non anche al fine di dimensionare con precisione le aree assegnate alle singole sedi farmaceutiche, atteso che gli utenti sono sempre liberi di rivolgersi a qualsivoglia farmacia, non essendo tenuti a servirsi di quella territorialmente competente secondo la loro residenza».

Sono infine da considerare ininfluenti, conclude la sentenza, i pareri negativi forniti da Asl e Ordine provinciale dei farmacisti. Entrambi, infatti, «si sono limitati a fornire delle risposte laconiche senza muovere obiezioni sostanziali o formulare controproposte», quando la funzione dei due enti dovrebbe essere quella di «fornire elementi di conoscenza e di giudizio al Comune riguardo alle esigenze del territorio e del servizio sanitario».