C’è il dossier farmaceutico, la cartella del Fascicolo sanitario elettronico alimentata dalle farmacie del territorio, tra i temi toccati dalle nuove Faq (Frequently asked questions, domande e risposte sintetiche sui quesiti più frequenti posti da cittadini e operatori) pubblicate ieri dal Garante per la protezione dei dati personali a proposito di Fse.
Nella comunicazione che accompagna l’aggiornamento, il Garante ricorda che il Fascicolo sanitario elettronico è la piattaforma in cui sono raccolti «l’insieme dei dati e dei documenti sanitari e sociosanitari dei cittadini», generati dalle strutture pubbliche e private che hanno in cura l’assistito. Le novità introdotte riguardano in particolare il dossier farmaceutico, definito nelle Faq come «una parte specifica del Fse aggiornata a cura della farmacia che effettua la dispensazione del farmaco». La finalità indicata dal Garante è quella di «favorire la qualità, il monitoraggio, l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l’aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente».
Le Faq precisano inoltre che il dossier farmaceutico diventerà uno dei servizi offerti dall’Ecosistema dati sanitari, l’Eds, cioè la nuova infrastruttura prevista dall’articolo 12 del decreto legge 179/2012 e disciplinata dal decreto del ministero della Salute del 31 dicembre 2024. In pratica, l’Eds si configurerà come una componente del sistema Fse alimentata con i dati e i documenti presenti nel Fascicolo sanitario elettronico, oltre che con quelli provenienti dal sistema Tessera sanitaria, purché non siano stati oscurati dall’assistito (che quindi continuerà ad avere la facoltà di oscurare singoli dati o documenti del proprio Fascicolo sanitario elettronico).
Le Faq spiegano poi che l’Eds potrà offrire «a fronte di una specifica richiesta, servizi di elaborazione dei dati» rivolti all’assistito, ai professionisti sanitari, al ministero della Salute, ad Agenas e alle Regioni o Province autonome. Tali elaborazioni potranno essere effettuate «per le finalità perseguibili da tali soggetti attraverso il Fse e sulla base dei medesimi presupposti giuridici».
Il Garante richiama anche le indicazioni già formulate nel parere espresso il 26 settembre 2024 sulla disciplina dell’Eds. In quel documento, ricorda l’Autorità, è stato chiesto che «l’alimentazione e l’elaborazione dei dati del Fse per offrire tutti i servizi dell’Eds possano essere realizzate solo previa completa attuazione della disciplina sul Fse 2.0». Un vincolo che collega quindi la piena operatività dell’Ecosistema dati sanitari al completamento dell’infrastruttura prevista dalla riforma del Fascicolo sanitario elettronico.
Le Faq richiamano infine le ulteriori finalità attribuite all’Eds. Attraverso questa piattaforma sarà infatti possibile utilizzare i dati sanitari per attività di prevenzione, controllo e gestione del sistema sanitario. In ambito di ricerca scientifica medica, biomedica ed epidemiologica, invece, l’Eds potrà rendere disponibili dati anonimizzati accessibili esclusivamente al personale autorizzato del ministero della Salute, di Agenas e delle Regioni o Province autonome.