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Sunshine Act approvato alla Camera, le novità per farmacie e farmacisti

5 Aprile 2019

Ottiene il sì della Camera e prende la strada del Senato, dove la maggioranza promette un itinerario breve, la proposta di legge del M5S per la trasparenza dei rapporti economici tra industrie e operatori della Sanità (il cosiddetto Sunshine Act, dal nome della legge Usa cui si ispira). Il testo esce da Montecitorio con importanti rimaneggiamenti rispetto alla versione originaria, ma le disposizioni che interessano farmacie e farmacisti rimangono immutate nella sostanza: le aziende produttrici, in sintesi, devono comunicare semestralmente al ministero della Salute i nominativi delle società scientifiche, degli ordini, dei fornitori di prestazioni sanitarie (quindi anche le farmacie) e delle associazioni del settore salute (quindi anche Federfarma e le sue rappresentanze territoriali, oppure Assofarm) che hanno ricevuto dall’azienda stessa erogazioni in denaro, beni o servizi dal valore unitario superiore ai 50 euro (se fornitori) oppure sopra i 500 euro (se società o associazione).

Sono tenuti all’obbligo di comunicazione, dice ancora la proposta di legge, tutti i soggetti che direttamente o come intermediari o imprese collegate esercitano un’attività diretta alla produzione, all’immissione in commercio o all’organizzazione di convegni e congressi, operanti nel settore farmaceutico, in quello degli strumenti e apparecchiature o nei beni o servizi, anche non sanitari, commercializzabili nell’ambito della salute umana e veterinaria.

Stesso obbligo di pubblicità vige per gli accordi che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione a convegni ed eventi formativi, oppure nella presenza in organi consultivi o comitati scientifici o nella costituzione di rapporti di ricerca, consulenza, docenza. Parimenti, le aziende (quindi, verosimilmente, anche le farmacie) dovranno comunicare i titolari di azioni, quote del capitale od obbligazioni emesse, così come i beneficiari di corrispettivi per la concessione di licenze o l’utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

Tali comunicazioni dovranno essere inviate per via telematica al ministero della Salute, che le pubblicherà su un registro elettronico denominato “Sanità trasparente”, liberamente consultabile e da istituire secondo modalità dettate da un decreto attuativo.