Spazi «separati o separabili» dagli altri locali della farmacia per garantire la privacy del paziente, erogazione su ricetta del medico di famiglia o dello specialista, installazione e manutenzione dei dispositivi ricondotta alla responsabilità del farmacista titolare o direttore responsabile della farmacia. Sono alcune delle disposizioni che in materia di telemedicina detta il protocollo d’intesa allegato all’accordo integrativo regionale (Air) che nel Lazio completa la nuova Convenzione.
Recepita dalla giunta regionale con dgr del 14 maggio scorso (353/2026), l’intesa è di fatto la prima del suo genere ad avere raggiunto la pubblicazione da quando è stata firmato l’attuale Acn, in vigore da marzo 2025: in Calabria, a dire il vero, si era arrivati alla firma dell’Air già a inizio mese, ma l’accordo ancora dev’essere recepito con delibera di giunta e dunque il testo laziale diventa il primo utile per analisi e valutazioni.
Il discorso vale soprattutto per la telemedicina: con la sua stabilizzazione nell’ambito della farmacia dei servizi (l’ha fatto la Legge di bilancio per il 2026, che ha chiuso definitivamente la sperimentazione) c’era un diffuso interesse a capire come le Regioni avrebbero inquadrato le telerefertazioni nell’offerta sanitaria del territorio e, soprattutto, quali disposizioni avrebbero emanato a integrazione di quelle già dettate dalla Convenzione.
Da questo punto di vista, si può dire che la Regione Lazio rimane nel solco dell’Acn. In linea con quanto dispone il dm 16 dicembre 2010, per esempio, l’Air stabilisce che «il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia risponde della corretta installazione e manutenzione dei dispositivi utilizzati, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante. Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia risponde della inesattezza dei risultati analitici, qualora questa sia dovuta a carenze nella installazione e manutenzione delle attrezzature utilizzate».
Gli esami, prosegue il protocollo, «dovranno essere eseguiti in farmacia a fronte di una prescrizione rilasciata dal mmg, pls o specialista cardiologo, che potrà utilizzare la ricetta Ssn dematerializzata». Le prestazioni, inoltre, «dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di farmacia dei servizi e in appositi spazi nell’ambito dei locali della farmacia idonei dal punto di vista igienico-sanitario, comunque separati o separabili dagli altri locali della farmacia in modo che venga assicurata la necessaria riservatezza del paziente e la corretta esecuzione degli esami. In ogni caso, per soddisfare tali requisiti, le prestazioni potranno essere eseguite anche negli orari di chiusura della farmacia».
Il servizio, prosegue l’Air, «è rivolto ai soggetti residenti nella Regione Lazio anche minorenni» e il consenso al trattamento dei dati personali e del trattamento sanitario dovrà essere raccolto nel rispetto della normativa vigente, mediante moduli predisposti dalla Regione.
Per quanto concerne provider e certificazione, le farmacie sono tenute a «dotarsi delle necessarie tecnologie e connessioni per la trasmissione e il monitoraggio dei dati, assicurando la certificazione dei dispositivi (che, a regime, dovranno integrarsi con la Piattaforma nazionale di telemedicina) e la corretta alimentazione delle piattaforme informatiche». Le farmacie, a tal fine, sono responsabili della scelta del provider e del centro di refertazione utilizzato. La refertazione certificata, dispone ancora il protocollo, «deve essere effettuata da medici afferenti al Ssn, vale a dire medici operanti nell’ambito di strutture accreditate ai sensi dell’articolo 8 quater del Dlgs. 502/92 oppure medici convenzionati quali mmg, pls, specialisti ambulatoriali del Ssn».
I referti certificati, infine, «dovranno essere rilasciati nel rispetto della normativa vigente e, in base alla richiesta del paziente, verranno consegnati direttamente in busta chiusa o in modalità telematica all’indirizzo comunicato dal paziente stesso. Previo consenso del paziente la farmacia può trasmettere il referto/i al mmg/pls/specialista cardiologo».
Come già riportato nell’articolo dedicato ieri all’Air laziale, la remunerazione prevista dall’intesa è di 61,95 euro per l’holter cardiaco e di 41,30 euro per l’holter pressorio. Non ci sono al momento previsioni, invece, per l’ecg (che quindi non rientra tra le prestazioni erogabili dalle farmacie laziali in regime convenzionato) per la mancata intesa tra le parti sulla sua remunerazione.