dalle regioni

Campania, azzerato dal Tar il primo interpello del concorso straordinario

1 Febbraio 2024

Torna di nuovo alla casella del “Via”, come in un Monopoli infinito, il primo interpello della Regione Campania, la sola a non aver ancora assegnato una sola farmacia del concorso straordinario del 2012. È l’effetto della sentenza con cui il Tar Campania ha accolto il ricorso dell’Ordine dei farmacisti di Caserta annullando la determina regionale del 3 marzo 2023 che in allegato elencava le sedi da assegnare. L’Ordine, in sostanza, contestava che nel provvedimento impugnato fossero incluse per il capoluogo soltanto due sedi, quando un anno prima la determina regionale che ufficializzava la graduatoria definitiva ne elencava correttamente tre, ossia quelle individuate dal comune di Caserta con la revisione della pianta organica del 2016.

Negli anni successivi, ha spiegato l’Ordine, il comune aveva tentato diverse volte di rivedere quella pianta organica, con l’abolizione di una delle tre nuove sedi e lo spostamento delle altre nella parte nord della città (già abbondantemente coperta). Tutti i provvedimenti però erano stati bocciati dal Tar, tranne l’ultimo (maggio 2022) che è ancora in attesa del giudizio di merito ma ha comunque ricevuto un provvedimento di sospensione cautelare.

Nel corso del dibattimento, la Regione ha motivato la propria scelta con l’urgenza di procedere all’assegnazione delle nuove sedi, da cui la decisione di procedere all’assegnazione delle sole farmacie sulle quali non pendono contenziosi. La determina impugnata, ha tuttavia osservato l’Ordine, fa propria la nuova perimentrazione stabilita dal comune nel 2022, nonostante una delibera regionale del 2021 che sulle sedi a concorso vietava alle amministrazioni comunali nuove modifiche.

Nella sentenza con cui ha accolto il ricorso, il Tar riconosce che «la Regione ha illegittimamente ed erroneamente indicato come sedi concorsuali di nuova istituzione del comune di Caserta quelle revisionate con la Deliberazione del 30 maggio 2022, i cui effetti sono stati sospesi dal Tar Campania di Napoli con le ordinanze 1695/2022 e 1698/2022». E ha ricordato che le revisioni precedenti erano state annullate perché «violavano il principio dell’equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, non essendo assicurata la capillarità e, conseguentemente, non essendo garantita la maggiore accessibilità al servizio».