La Regione Toscana ha approvato con la delibera 647 del 26 maggio 2025 i criteri e le modalità per l’espletamento della procedura di trasferimento delle farmacie sovrannumerarie. Come si ricorderà, la legge 124/2017 ha introdotto all’articolo 2, comma 2-bis, della 475/1968 una disposizione che consente ai farmacisti titolari di farmacie ubicate in comuni sotto i 6.600 abitanti ed eccedenti rispetto al quorum di richiedere il trasferimento in una sede di nuova istituzione in un altro comune della stessa regione. Il trasferimento avviene sulla base di una graduatoria regionale per titoli e deve perfezionarsi prima dell’avvio della procedura concorsuale ordinaria per l’assegnazione delle sedi.
La delibera della Giunta toscana detta criteri e modalità per l’attuazione della norma, regolamentandone il processo in dettaglio. Ecco i passaggi principali:
La Regione, al termine della revisione biennale delle piante organiche delle farmacie da parte dei Comuni, individua le sedi disponibili per il trasferimento e pubblica l’elenco delle farmacie soprannumerarie idonee. Sono considerate vacanti quelle non assegnate a conclusione del concorso straordinario previsto dal decreto legge 1/2012, per le quali il Comune non ha esercitato il diritto di prelazione.
La Regione indice la procedura di trasferimento, pubblicando l’elenco delle sedi disponibili e la modulistica sul Burt e sul sito ufficiale. La comunicazione è inviata anche alle associazioni di categoria, agli Ordini professionali dei farmacisti, ai Comuni interessati e alle Asl.
Sono ammessi solo i farmacisti titolari individuali di farmacie private non sussidiate soprannumerarie. Il trasferimento è consentito nei comuni sotto i 6.600 abitanti e il numero di farmacie rimanenti dopo il trasferimento non deve scendere sotto una nei comuni fino a 4.950 abitanti e sotto due nei comuni tra 4.951 e 6.599 abitanti.
Le domande devono essere inviate via Pec secondo le modalità indicate dalla Regione. Il farmacista può indicare più sedi in ordine di preferenza, ma non potrà modificarle successivamente.
La Regione esamina le domande e redige una graduatoria basata su titoli. Il punteggio è determinato dall’anzianità nella titolarità della farmacia e dal rapporto tra popolazione e numero di farmacie nel comune di partenza. In caso di parità, prevale chi ha presentato la domanda per primo.
La graduatoria viene pubblicata sul sito ufficiale della Regione e utilizzata per proporre le sedi disponibili ai farmacisti in ordine di preferenza e posizione. La procedura continua finché tutte le sedi sono assegnate o la graduatoria è esaurita.
Il farmacista assegnatario deve aprire la nuova sede entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento sul Burt. Tecnicamente la procedura consiste in un trasferimento di titolarità, quindi al farmacista è preclusa la possibilità di cedere la farmacia soprannumeraria, la cui sede originale dovrà essere riassorbita dal comune in cui è ubicata.