Gli ordini professionali possono imporre ai propri iscritti regole che limitano la concorrenza, ma soltanto quando tali restrizioni siano necessarie e proporzionate agli obiettivi di interesse generale affidati loro dalla legge. E, nel caso delle professioni sanitarie, non basta invocare genericamente la tutela della salute o della dignità professionale: occorre dimostrare che la limitazione sia effettivamente funzionale alla qualità e alla continuità dell’assistenza. È il principio ribadito dalla Corte di cassazione belga in una sentenza riguardante l’Ordine dei farmacisti, della quale riferisce la rivista Le Pharmacien.
Il punto di partenza del ragionamento dei giudici è la particolare natura degli ordini professionali. Quello dei farmacisti, come gli organismi analoghi delle altre professioni sanitarie, svolge compiti di interesse pubblico attribuitigli dalla legge: deve vigilare sul rispetto della deontologia e salvaguardare «l’onore, la discrezione, la probità e la dignità» della professione. Non persegue dunque, in quanto tale, una finalità economica.
Ciò non significa, però, che la sua attività rimanga estranea alle norme sulla concorrenza. I farmacisti, osserva infatti la giurisprudenza belga, pur esercitando una professione sanitaria con una rilevante funzione sociale, offrono beni e servizi e svolgono stabilmente un’attività economica. Sono quindi «imprese» ai sensi del diritto della concorrenza e, di conseguenza, l’Ordine che li rappresenta va considerato sotto questo profilo un’«associazione di imprese». Le sue decisioni, quando incidono sul comportamento economico degli iscritti, devono dunque rispettare le norme che tutelano la libera concorrenza.
È qui che la Cassazione fissa il confine tra l’esercizio legittimo della potestà deontologica e una restrizione illecita del mercato. Un ordine può adottare regole capaci di limitare la libertà economica dei professionisti quando queste siano indispensabili per preservare i principi fondamentali della professione oppure per rispondere a esigenze imperative connesse all’erogazione regolare e appropriata dell’assistenza sanitaria. Non può invece utilizzare la disciplina professionale per proteggere gli interessi economici degli iscritti o per «instaurare o mantenere un determinato regime economico».
La distinzione non è soltanto teorica. La giurisprudenza belga si è già confrontata, nel caso dei farmacisti, con limitazioni riguardanti per esempio orari di apertura, pubblicità e sconti. Su tali materie la libertà del professionista può essere compressa quando vi siano esigenze oggettive di sanità pubblica: l’organizzazione dei turni di guardia, per esempio, può giustificare vincoli diretti ad assicurare alla popolazione la continuità dell’assistenza farmaceutica. Ma la restrizione deve risultare necessaria rispetto allo scopo perseguito e proporzionata, e spetta all’Ordine dimostrarlo.
Il principio, sottolinea Le Pharmacien, assume quindi una portata che va oltre il singolo caso e la stessa professione farmaceutica. Gli ordini sanitari conservano pienamente il loro potere di regolazione e disciplina, ma quando le loro decisioni incidono sulla concorrenza non possono sottrarsi al relativo controllo. La deontologia tutela il corretto esercizio della professione e l’interesse dei pazienti; non può trasformarsi in uno strumento per schermare gli iscritti dalla concorrenza o preservare equilibri economici esistenti.