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Computo fatturato Ssn, il Consiglio di Stato: fino al 2018 esclusa solo iva

4 Giugno 2024

Per gli anni anteriori all’entrata in vigore della Legge di bilancio 2019, «la nozione di fatturato Ssn da prendere in considerazione» per il computo degli sconti a carico delle farmacie rurali era quella che ammetteva la sola esclusione dell’iva. Lo afferma il Consiglio di Stato nella sentenza pubblicata ieri che respinge il ricorso di un farmacista titolare della Campania cui l’Asl di Salerno aveva negato per alcune annualità (sino al 2018) il beneficio dello sconto fisso dell’1,5%.

Contro la decisione dell’Azienda sanitaria, il ricorrente si era appellato in prima battura al Tar Campania, sostenendo che nel conteggio del fatturato Ssn l’Asl non aveva tenuto conto della circolare del ministero della Salute del 22 gennaio 2018, che escludeva dal computo la quota di partecipazione alla spesa dovuta dall’assistito, la distribuzione per conto, l’assistenza integrativa e lo sconto alle rurali ex legge 122/2010.

Prima il Tar e poi, in secondo grado, il Consiglio di Stato hanno respinto le tesi del farmacista. Quella circolare del Ministero – che ai tempi Federfarma nazionale accolse come un chiarimento definitivo, da far valere anche legalmente nei confronti delle Regioni che computavano in altro modo – rappresenta per i giudici amministrativi «un parere privo di efficacia vincolante, anche in ragione della sua evidente natura ricognitiva di orientamenti giurisprudenziali all’epoca maturati». E infatti, alcuni mesi più tardi, il legislatore intervenne con una disposizione (articolo 1, comma 551, della legge 145/2018) dove si stabiliva che dal primo gennaio 2019 «al calcolo del fatturato annuo delle farmacie in regime di Servizio sanitario nazionale concorrono: il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogate in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale e le quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito», mentre rimangono «escluse l’iva, le trattenute convenzionali e di legge, gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco e la quota a carico dei cittadini».

Sino al 2018 incluso, dunque, «non era enucleabile una nozione “autonoma” di fatturato, nel senso che la normativa vigente non si preoccupava di stabilire quali voci, diverse dall’iva, dovessero includersi o escludersi». Di conseguenza, «la nozione di fatturato da prendere in considerazione prima delle innovazioni introdotte dalla Legge di stabilità per il 2019 coincideva con quella comune, che contempla la sola esclusione dell’iva».

A sostegno, Tar e Consiglio di Stato richiamano «la pregressa giurisprudenza secondo la quale (sino al 2018, ndr) l’espressione fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale si riferisce a tutte le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale», comprese quelle dell’assistenza integrativa, della dpc e del ticket sugli equivalenti.