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Ddl Semplificazioni: i cronici vedranno il mmg meno di oggi

11 Maggio 2023

Percorso della ricetta Ssn verso un robusto snellimento, a beneficio soprattutto dei pazienti cronici. È quanto prospetta il disegno di legge delega per le Semlificazioni che dovrebbe approdare oggi in Consiglio dei ministri. Secondo la bozza anticipata ieri da Quotidiano Sanità, gli articoli 6 e 7 del testo dettano diverse disposizioni che dovrebbero cambiare profondamente le abitudini dei pazienti, con effetti a cascata sulle farmacie. La novità più importante, in particolare, riguarda ripetibilità e validità delle ricette: «Nella prescrizione di medicinali a carico del Ssn per la cura di patologie croniche» recita il ddl «il medico prescrittore può indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell’arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, può sospendere, in ogni momento, la ripetibilità della prescrizione ovvero modificare la terapia».

I farmacisti titolari avranno colto i cambiamenti che si prospettano: il paziente cronico vedrà il mmg molto meno che in passato, dunque nel tempo la vicinanza farmacia-studio medico perderà rilevanza. Certo andranno messi a fuoco parecchi dettagli (per esempio, gli strumenti con cui le farmacie assicureranno il monitoraggio dell’aderenza terapeutica), ma proprio per questo il ddl delega avverte che «con decreto del ministero della Salute, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, «saranno definite le ulteriori modalità applicative e le procedure informatiche necessarie per l’attuazione delle previsioni di cui al presente articolo».

Questo per quanto concerne l’articolo 7. All’articolo 6, invece, il ddl dispone una sorta di riordino delle norme sulla ricetta elettronica in ottica sermplificazioni, o almeno questa è l’impressione: al primo comma, infatti, la bozza aggiunge alla legge 326/2003 l’articolo 50 bis, che al primo capoverso impone ai medici di riportare nella Reb (Ricetta elettronica bianca) «almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente,  la prestazione e la data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie alla verifica della ripetibilità o non ripetibilità dell’erogazione dei farmaci prescritti». Al comma 2, invece, il ddl specifica che «in alternativa al ricettario cartaceo, le prescrizioni a carico del Ssn possono essere effettuate in formato elettronico con le medesime modalità di cui al decreto del ministero delle Finanze 2 novembre 2011».

La disposizione sembra obbedire soltanto all’esigenza di integrare le norme quadro sulla ricetta elettronica con le norme, reperibili in ordine sparso in altri testi, sulla prescrizione dematerializzata. Tuttavia, non va tralasciato che nel dm 2 novembre 2011 (all’articolo 3 bis) si ritrovano le norme sull’invio al paziente del promemoria dem, che verrebbero così definitivamente accoppiate alle disposizioni dell’articolo 50: il promemoria, dice il decreto, può essere inviato per via digitale soltanto con Sac, Sar, Fse, mail o sms.