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Farmacia dei servizi, ricorso dei laboratori respinto anche dal Tar del Veneto

30 Aprile 2026

Dopo i pronunciamenti dei Tribunali amministrativi di Lombardia, Lazio e Sicilia (solo per ricordare i principali), anche il Tar Veneto conferma la solidità dell’impianto normativo su cui poggia la farmacia dei servizi e degli accordi regionali che ne discendono. È l’effetto della sentenza, pubblicata ieri, con cui i giudici amministrativi hanno bocciato il ricorso presentato da una decina di laboratori e strutture sanitarie accreditate contro il decreto regionale 152 del 2025, che approvava lo schema di accordo integrativo per disciplinare l’utilizzo, da parte delle farmacie, di locali e spazi – anche esterni – destinati all’erogazione dei servizi sanitari. Un provvedimento che si colloca nel solco dell’evoluzione normativa della farmacia dei servizi e che, secondo i ricorrenti, avrebbe consentito alle farmacie di operare in condizioni di vantaggio competitivo, aggirando le regole autorizzative e di programmazione previste per le strutture sanitarie tradizionali.

Il Tar ha respinto integralmente il ricorso, con una decisione che presenta un duplice livello di lettura. Da un lato, i giudici accolgono l’eccezione preliminare della Regione e dichiarano il ricorso inammissibile perché tardivo. Dall’altro, e questo è il passaggio più rilevante sotto il profilo sostanziale, entrano comunque nel merito delle censure e le giudicano infondate, smontando punto per punto le argomentazioni dei laboratori.

In primo luogo, viene ribadita la distinzione strutturale tra farmacia dei servizi e strutture sanitarie accreditate: la farmacia è «presidio sanitario territoriale, legittimato all’erogazione di servizi sanitari nell’ambito del Ssn, secondo un modello distinto da quello delle strutture accreditate». Una differenza che esclude, secondo i giudici, l’obbligo di applicare alle farmacie il medesimo regime autorizzatorio previsto per poliambulatori e centri diagnostici.

Decisivo anche il passaggio sugli spazi esterni, uno dei punti più contestati dai ricorrenti. Il Tar osserva che l’evoluzione normativa – in particolare l’Accordo collettivo nazionale del 2025 – contempla esplicitamente la possibilità di utilizzare locali distaccati, purché funzionalmente collegati alla farmacia. In questo contesto, la disciplina regionale non introduce una deroga, ma si limita a dare attuazione a un assetto già delineato a livello nazionale, prevedendo requisiti, limiti e controlli.

Respinte anche le censure sulla concorrenza. Secondo il Collegio, non esiste alcuna disparità di trattamento, perché farmacie e strutture accreditate operano in «ambiti ordinamentali differenti, con funzioni e discipline non omogenee». Allo stesso modo, non viene ravvisata alcuna violazione della programmazione sanitaria: il sistema della farmacia dei servizi, ricorda la sentenza, opera «nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali», senza introdurre un circuito parallelo di accreditamento o di spesa.

Infine, i giudici liquidano come non pertinenti le contestazioni su telemedicina, fascicolo sanitario elettronico e responsabilità professionale, ritenendo che il decreto impugnato si limiti a disciplinare l’utilizzo dei locali e non incida sull’assetto tecnico del sistema informativo sanitario né sulla normativa generale in materia di responsabilità.

Il dispositivo finale è netto: ricorso dichiarato inammissibile e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese. Ma al di là dell’esito formale, la sentenza assume un peso più ampio perché consolida un orientamento giurisprudenziale ormai piuttosto definito. La farmacia dei servizi, anche nella sua evoluzione più recente che include l’utilizzo di spazi separati, viene riconosciuta come un modello coerente con il quadro normativo vigente e distinto – sul piano funzionale e regolatorio – da quello delle strutture sanitarie accreditate.