filiera

Green pass in farmacia, i (pochi) casi in cui occorre chiederlo ai clienti

3 Febbraio 2022

Il Dpcm del 21 gennaio scorso sul green pass negli esercizi commerciali inserisce le farmacie tra le attività “essenziali” accessibili anche senza certificazione verde. Ma, è l’avvertimento arrivato nei giorni scorsi da più fonti, ci sono alcuni specifici casi nei quali il farmacista è tenuto a controllare chi entra. La prima segnalazione in tal senso è arrivata il 27 gennaio da Federfarma Roma, che in una circolare datata 27 gennaio corregge le indicazioni fornite il giorno precedente: non è necessaria alcuna verifica del green pass quando il cliente entra in farmacia per acquistare prodotti (farmaci e non) o per beneficiare delle sue prestazioni sanitarie (tamponi, telemedicina eccetera); occorre invece che il farmacista verifichi il possesso del green pass “base” nel caso in cui i clienti intendano usufruire «dei soli servizi alla persona» forniti dalla farmacia, come nel caso della cabina estetica.

«In sostanza» spiega a FPress il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti «le farmacie che dispongono di cabina estetica devono chiedere preventivamente il green pass ai clienti che richiedono il servizio perché all’origine c’è una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività, ndr) diversa da quella della farmacia».

Entra un po’ più nel dettaglio un articolo pubblicato ieri dal Sole 24 Ore e firmato da Francesco Capri e Marcello Tarabusi: le Faq (Frequently asked questions, domande più frequenti) pubblicate dal Governo all’indomani del dpcm chiariscono al di là di ogni dubbio che chi entra in farmacia così come negli altri esercizi per i quali non è richiesto il green pass può acquistare tutto ciò che è in vendita, senza distinzioni tra ben essenziali (farmaci) e non. D’altronde, osservano gli autori, «era già così durante il confinamento della prima ondata».

Stesso discorso, prosegue l’articolo, per le prestazioni della Farmacia dei servizi (autoanalisi, prestazioni infermieristiche o fisioterapiche, telemedicina, prenotazioni Cup e così via): sono infatti attività sanitarie disciplinate dal d.lgs 153/2009 o da altre disposizioni attuative e quindi «rientrano senza dubbio nell’esenzione, come del resto i noleggi visto che il decreto parla di “approvvigionamento” di dispositivi».

Il farmacista, invece, è tenuto a richiedere il green pass nel caso dei servizi che «non rientrano nell’oggetto tipico della farmacia». Il criterio più sicuro per individuare tali attività, suggeriscono i due esperti, «è quello basato sulla necessità di un’autorizzazione amministrativa ad hoc». Rientrano in questa casistica l’attività di estetica, disciplinata con legge quadro 1/90 e norme attuative regionali, così come tatuaggi e piercing, che pur non avendo una disciplina organica nazionale sono generalmente regolati da leggi regionali o locali.

Si possono escludere invece le prestazioni cosmetiche come prova trucco non semipermanente o consulenza di make-up: non richiedono autorizzazione amministrativa, osserva l’articolo, e quindi non occorrono controlli sul green pass. «Alla luce di queste indicazioni» commenta la presidente di Federfarma Lombardia, Annarosa Racca «auspichiamo che Federfarma nazionale intervenga facendo definitivamente chiarezza».