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Legge di delegazione europea, sparisce il giro di vite sulla cessione diretta

7 Maggio 2022

Diventa soltanto un’opzione anziché un obbligo la cessione diretta del farmaco veterinario in singole unità posologiche dal medico all’allevatore o al proprietario di animali da compagnia. E’ quanto dispone l’emendamento 16.7 alla Legge di delegazione europea approvata mercoledì scorso dalla commissione per le Politiche Ue del Senato. «Nell’ambito della propria attività» recita il testo «il medico veterinario può consegnare all’allevatore o al proprietario medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale».

Sono stati invece ritirati i tre emendamenti (16.1, 16.8 e 16.10) che proponevano di limitare la cessione diretta «alle singole unità posologiche necessarie all’avvio della terapia» e affermavano che «la consegna dei farmaci da parte del veterinario deve essere effettuata esclusivamente per la prima somministrazione all’animale, a titolo gratuito e solo in quantità moderata e sufficiente a consentire l’inizio della terapia, in attesa che i predetti soggetti si procurino in farmacia, dietro presentazione della ricetta redatta dal veterinario, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima».

L’articolo 16 della Legge di delegazione europea conferisce al Governo il mandato per adeguare la normativa nazionale al Regolamento Ue 2019/6 sui medicinali veterinari, entrato formalmente in vigore il 28 gennaio scorso. Le disposizioni europee non trattano di cessione diretta, che è una specificità della legislazione italiana.