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Remunerazione aggiuntiva, le Entrate: è un ristoro. Lattuneddu: si rimborsi iva

27 Aprile 2022

La remunerazione aggiuntiva introdotta dal decreto 41/2021 rappresenta a tutti gli effetti un «ristoro» e dunque è esclusa dal perimetro dell’iva e non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. E’ quanto scrive l’Agenzia delle Entrate nella Risposta all’interpello (956-354/2022) che il presidente di Federfarma Forlì-Cesena, Alberto Lattenuddu, aveva inviato a gennaio riguardo al trattamento fiscale della remunerazione aggiuntiva.

Nella sua interrogazione, Lattuneddu osservava che il decreto annovera la retribuzione tra le misure di sostegno alle imprese in rapporto all’emergenza covid, ne esclude il computo dalla spesa farmaceutica convenzionata e ne fissa il termine al 31 dicembre 2022. «Tali considerazioni» scrive quindi Lattuneddu nell’interpello «fanno ritenere che si tratti di un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto», quindi non ha rilevanza ai fini iva e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nella sua Risposta, l’Agenzia delle Entrate conferma la lettura proposta dal presidente di Federfarma Forlì-Cesena: le disposizioni del decreto 41/2021 «inducono a ritenere che la remunerazione aggiuntiva sia un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia».

Per Federfarma nazionale, inoltre, la pronuncia dell’Agenzia delle Entrate fa «ragionevolmente» pensare che la stessa remunerazione sia esclusa dal computo del fatturato Ssn, che come noto è determinante ai fini di sconti e agevolazioni alle farmacie.

«Anche questa volta l’Agenzia delle Entrate mi ha dato ragione» commenta dal canto suo Lattuneddu «con la prossima liquidazione iva di maggio le farmacie potranno provvedere al recupero di quanto versato in più nei primi mesi dell’anno in forza della risposta all’interpello».