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Tamponi solo in farmacia, il Tar Marche conferma l’indirizzo della consulta

28 Giugno 2023

Tra farmacie e parafarmacie sussiste una serie di significative differenze che rendono ragionevole la scelta del legislatore di limitare alle sole farmacie l’erogazione dei test antigenici rapidi. È il principio ribadito dal Tar Marche nella sentenza della settimana scorsa (374 del 21 giugno) che ha bocciato il ricorso di alcune parafarmacie contro la delibera 663/2021 con cui la Regione aveva escluso la possibilità di eseguire tamponi antigenici negli esercizi di vicinato.

La decisione del Tribunale amministrativo, in sintesi, recepisce l’orientamento espresso con la sentenza 171/2022 dalla Corte costituzionale, alla quale lo stesso Tar si era rimesso per un dubbio di legittimità sulla legge 178/2020 laddove autorizza i test antigenici sono nel circuito delle farmacie e non in quello delle parafarmacie.

La vicenda, come si ricorderà, scaturisce dalla dgr 465/2021 della Regione Marche, che autorizzava le parafarmacie a eseguire test rapidi contro il covid sulla base di un protocollo d’intesa con le associazioni di categoria. Poche settimane dopo, la Regione aveva emanato una seconda delibera (la dgr 663/2021di cui sopra) che annullava la precedente disposizione e ripristinava l’esclusività dei test nelle farmacie convenzionate.

Contro questa seconda delibera le parafarmacie si erano rivolte al Tar Marche il quale si era rivolto alla Consulta per un dubbio di legittimità costituzionale. Quest’ultima, tuttavia, aveva ritenuto infondate le questioni sollevate, in quanto la presenza di un farmacista abilitato non in farmacia e in parafarmacia non azzera «le significative differenze» che esistono tra le due tipologie di esercizio, «tali da rendere la scelta del legislatore non censurabile in termini di ragionevolezza e di violazione del principio di uguaglianza».

Con la sentenza dei giorni scorsi, il Tar Marche ha fatto sua la decisione della Consulta e ha dfefinitivamente bocciato il ricorso delle parafarmaie.