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Trasferimenti, ordinanza del Tar nega sospensiva a farmacia Hippocrates

24 Gennaio 2025

Non può ritenersi «irragionevole» la disciplina legislativa che esclude dal trasferimento le farmacie sussidiate anche quando risultano soprannumerarie. Lo afferma l’ordinanza del Tar Piemonte che ha respinto la richiesta di sospensiva della farmacia Hippocrates di Locana, in provincia di Torino, nell’ambito del ricorso contro le disposizioni regionali che la escludevano dall’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il trasferimento.

In sintesi, la società che gestisce la farmacia (controllata al 100% da Hippocrates Holding) aveva presentato domanda per il trasferimento nell’ambito della procedura avviata nel febbraio 2024 dalla dgr 15-8193 del 19 febbraio 2024. Esclusa dalla lista risultante, aveva presentato ricorso al Tar chiedendo la sospensiva cautelare dell’iter. Nell’ordinanza del 9 gennaio scorso, il Tribunale ha respinto la richiesta negando la sussistenza del presupposto del “fumus boni iuris”, «atteso che non può ritenersi irragionevole la disciplina legislativa che esclude dal trasferimento le farmacie, pur qualificabili come “soprannumerarie”, che si avvalgono di sussidi, rientrando tale opzione normativa nell’ambito della discrezionalità del legislatore». In aggiunta, «sussistendo una pluralità di motivi “escludenti”, la verosimile infondatezza delle doglianze riferite ad uno degli stessi (nel caso di specie, l’impossibilità di partecipare al trasferimento derivante dalla qualificazione come farmacia “sussidiata”) consente di ritenere assorbita qualsiasi considerazione relativa alle ulteriori cause di esclusione della ricorrente dal trasferimento».

Ora non resta che attendere la sentenza di merito.