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Equivalenza terapeutica, Aifa recupera la delibera sulle gare regionali

31 Maggio 2018

A volte tornano, anche le delibere dell’Aifa sull’equivalenza terapeutica. E’ quanto annuncia la stessa Agenzia del farmaco con una comunicazione pubblicata ieri sul proprio sito, in cui dà notizia dell’approvazione di una determina – la 818/2018 – che di fatto clona e resuscita un’altra delibera dell’Aifa, la 458/2016 del marzo di due anni fa. I farmacisti titolari, così come i medici di famiglia, se la ricorderanno sicuramente perché nelle settimane successive il provvedimento si prese dai sindacati delle due professioni parecchie bordate, al punto da convincere l’Agenzia a rinviarne per due volte l’entrata in vigore e poi a revocarlo, verso la fine di quello stesso anno.

Il motivo di tanta acrimonia è presto detto: quella delibera definiva i criteri di equivalenza terapeutica con cui le Regioni avrebbero potuto organizzare gare centralizzate di acquisto mettendo in concorrenza tra loro farmaci basati su molecole differenti, all’evidente scopo di ricavare risparmi superiori a quelli consentiti dall’equivalenza semplice tra generici. A tale scopo, la determina del 2016 stabiliva che le Regioni possono richiedere alla Commissione tecnico-scientifica dell’Aifa un parere sull’equivalenza terapeutica tra principi attivi diversi a patto che siano soddisfatte alcune condizioni: i farmaci corrispondenti risultino in commercio da almeno 12 mesi, appartengano alla stessa Atc di IV livello, esistano studi che ne comprovano la medesima efficacia rispetto agli altri medicinali della stessa classe e infine abbiano indicazioni terapeutiche sovrapponibili. Soddisfatti tali criteri e ricevuto dalla Cts parere favorevole, le Regioni possono organizzare «acquisti centralizzati attraverso gare in concorrenza» per le forniture ospedaliere o della distribuzione diretta-dpc.

Ed è a questo punto che si prospettano pesanti ricedute per medici e farmacie. Come aveva osservato la Fimmg già due anni fa, autorizzare in modo sistematico gare regionali allargate per equivalenza terapeutica significa quasi certamente condannare all’uscita dalla rimborsabilità Ssn un migliaio di farmaci nella convenzionata e quasi il doppio nell’ospedaliera. Perché con tali gare, il produttore che si aggiudicherà la commissione coprirà con il proprio farmaco un ampio ventaglio di terapie, i perdenti invece saranno costretti ad abbassare il prezzo o uscire dai Prontuari. E le farmacie sarebbero costrette a fare i conti con una dpc verosimilmente sempre più “smagrita”.

La determina 818/2018 di ieri, come detto, riconferma integralmente tali disposizioni, nella convinzione che «l’equivalenza terapeutica tra principi attivi diversi riveste particolare rilevanza per la tutela della salute» e per assicurare «i Livelli essenziali di assistenza». Non resta che vedere se davanti alla stessa delibera riproposta due anni dopo riesploderanno le medesime polemiche del 2016. Anche questa sarebbe equivalenza.