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Doppia assegnazione, giurisprudenza ancora acerba e Regioni divise

29 Maggio 2018

Si possono vincere due farmacie nel concorso straordinario? L’orientamento prevalente di Corti e Tribunali è negativo, in base al principio che il Concorso non ha niente a che vedere con operazioni speculative. L’aver previsto la possibilità di partecipare in non più di due regioni risponderebbe, secondo la magistratura, alla finalità di ampliare al massimo le chances di partecipazione e, quindi, favorire l’accesso alla titolarità a un più ampio numero di aspiranti, escludendo che questo implichi anche la possibilità di duplice assegnazione di sedi in capo al medesimo concorrente. Il giudizio giurisprudenziale finisce però per comportare talvolta ragionamenti più o meno acrobatici. E’ il caso, per esempio, della sentenza del 13 aprile scorso del Tar Calabria: ripreso il noto parere 69/2018 del Consiglio di Stato, il Tribunale ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 7, comma, 1 legge 362/1991, le farmacie private sono in gestione societaria «quando la titolarità è condivisa tra più farmacisti iscritti all’albo con i requisiti di idoneità, che a tal fine costituiscono  una società di persone». Da qui scatterebbe l’incompatibilità di cui all’articolo 8, secondo la quale la partecipazione alle società sarebbe incompatibile «con la posizione di titolare di altra farmacia», laddove la titolarità possa essere sia individuale che condivisa. In altri termini, l’acquisto della contitolarità della sede assegnata a concorso comporterebbe l’incompatibilità nel caso il concorrente divenisse socio di altra farmacia vinta in un diverso bando.

Con la decisione del 27 aprile 2018 il Consiglio di Stato non ha fornito un’argomentazione più ampia ma ha ermeticamente statuito che la questione sulla cosiddetta titolarità “pro indiviso” sarebbe priva di reale interesse: all’esito del concorso straordinario, scrivono i giudici, la Regione non deve far altro che «assegnare anche formalmente la titolarità della farmacia a quegli stessi farmacisti persone fisiche che hanno a tale titolo partecipato al concorso, salvo il diritto/dovere in capo a questi di gestire l’attività imprenditoriale farmaceutica in forma collettiva».

Il Consiglio di Stato, in sostanza, pare affermare che non sarebbe precluso per i farmacisti in gestione associata costituire una società, anche di capitali, prima del triennio vincolante; tuttavia, e qui sta il tasto dolente, l’assegnazione della titolarità (ammesso che sia corretto individuare nella Regione l’autorità competente ad assegnarla) avverrebbe in capo ai farmacisti persone fisiche e non già alla società. Le conseguenze sono note: la titolarità è incompatibile con qualsiasi altra posizione rivestita dal vincitore-assegnatario sia essa quella di socio, titolare, direttore o collaboratore eccetera.

Si registra, invece, un approccio diversificato da parte delle Autorità amministrative regionali: alcune, più pragmatiche, attribuiscono la sede ai vincitori, riservando all’amministrazione locale competente l’assegnazione della titolarità alle neo-costituite società fra “le gestioni associate”. In questa ipotesi, salve altre incompatibilità, l’acquisto di due farmacie appare possibile. Altre Regioni prescrivono, invece, l’assegnazione della titolarità pro-indiviso in capo a ciascuno dei concorrenti vincitori imponendo una serie di divieti onde evitare di incorrere nelle note incompatibilità di legge; così impendendo la possibilità di vincere due farmacie.

Lo stato delle cose si presenta, quindi, sul territorio a macchia di leopardo e l’orientamento giurisprudenziale è ancora acerbo per dire che si è giunti alle battute finali; resta il fatto che deve prendersi atto che in alcune Regioni è possibile l’acquisto di due farmacie mentre in altre è vietato con buona pace del legislatore che, sebbene non brilli per organicità, certamente non aveva come intento l’evidente diversificazione che è sotto i nostri occhi.

avvocato Silvia Cosmo