professione

Sanitari con covid non vaccinati, legittimo il termine di tre mesi

27 Settembre 2022

È legittima la scelta dell’Ordine professionale che fissa in tre mesi dall’infezione da covid il termine entro il quale il sanitario deve assolvere l’obbligo vaccinale. Lo ha sancito il Tribunale di Bologna nell’ordinanza con cui ha confermato la determina dell’Ordine dei medici del capoluogo emiliano che limita a dodici settimane il periodo nel quale si interrompe la sospensione dall’albo per gli iscritti non vaccinati che hanno contratto il virus.

Per il Tribunale, si legge nell’ordinanza, è congruo e legittimo «il termine (tre mesi dalla documentata infezione…) di durata della cessazione temporanea di efficacia del precedente provvedimento di sospensione adottato per accertato inadempimento del ricorrente dall’obbligo vaccinale». «Il Consiglio dell’Ordine di Bologna, recita una nota dell’organo professionale, ha scelto questa posizione nella convinzione che la correlazione tra l’articolo 4 del Dl 44/2021 sull’obbligo vaccinale e le circolari del Ministero non poteva e non può che essere effettuata in riferimento al termine applicativo minimo dei tre mesi. Risulta ontologicamente esclusa la possibilità che l’obbligo vaccinale possa essere assolto per semplice piacimento e in via potestativa da parte di chi, pur ammalandosi, è e rimane inadempiente o magari persegue semplicemente la perpetuazione dell’inadempimento vaccinale tout court.